Statuto

Regole della nostra associazione

» Articolo 1
L’Associazione “UN GESTO PER LORO – ONLUS”, nel seguito “Associazione”, costituita in Seregno il 21 aprile 2004 e precedentemente denominata “SEREGNOPERLORO – ONLUS” è una Associazione di volontariato senza fine di lucro.
Essa è regolata dal presente statuto.

» Articolo 2
L’Associazione ha sede legale presso la residenza del suo Presidente pro tempore.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie o sezioni in Italia e all’estero.
L’Associazione potrà svolgere le attività istituzionali nella sede legale, o in altra sede operativa. L’Associazione potrà aggregarsi ad altre Associazioni ONLUS aventi le stesse finalità.

» Articolo 3
L’Associazione ha durata illimitata.

» Articolo 4
L’Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus” a norma e ai sensi del decreto legislativo 460/1997.

» Articolo 5
L’Associazione è apartitica e aconfessionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e come tale non ha fine di lucro neanche indiretto, ma persegue il raggiungimento di finalità di solidarietà sociale a carattere civile ai sensi della legge regionale 22/93. In particolare l’Associazione ha per scopo di promuovere azioni umanitarie concrete per il sostentamento e il miglioramento delle condizioni sociali, sanitarie ed economiche delle popolazioni, specialmente dei minori, che vivono nelle regioni colpite da catastrofi naturali e/o prodotte dall’uomo a partire dalle regioni sottoposte al fall-out radioattivo seguito all’incidente nucleare della centrale di Chernobyl (Ucraina) del 1986. L’Associazione favorisce altresì la sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alle condizioni di vita di tali popolazioni. Inoltre l’Associazione si prefigge di abbattere tutte quelle barriere culturali, politiche e sociali che impediscono una reale integrazione culturale e umana tra le diverse popolazioni provenienti da queste regioni.

» Articolo 6
L’Associazione promuove l’organizzazione di soggiorni turistici - terapeutici per i minori delle regioni di cui sopra sia presso famiglie sia presso diversi istituti italiani. A questo proposito l’Associazione si avvale della collaborazione di famiglie, parrocchie ed altri istituiti. L’Associazione promuove, per le stesse ragioni, raccolte di fondi presso privati ed enti pubblici per la sponsorizzazioni di progetti di natura culturale, sociale e sanitaria a favore di tali popolazioni. Per favorire quanto appena detto l’Associazione può contrarre rapporti di collaborazione con associazioni e organizzazioni governative dei paesi che hanno subito le catastrofi di cui sopra. L’Associazione può promuovere anche non direttamente l`ospitalita` presso famiglie di minori come possibilità concreta di aiuto ai minori in difficoltà economica, sociale o sanitaria. L’Associazione può collaborare con tutte quelle realtà che anche con finalità difformi hanno in comune l’attenzione alla famiglia e alle persone più deboli e disagiate. L’Associazione può organizzare o contribuire ad organizzare spettacoli ed altri momenti di sensibilizzazione sui temi relativi di cui sopra in scuole, parrocchie, luoghi pubblici e privati. L’Associazione può avvalersi dei mezzi di comunicazione classica o più moderna per la diffusione delle proprie iniziative e per promuovere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito ai suoi scopi. L’Associazione può intraprendere ulteriori iniziative che siano coerenti con gli scopi sopraindicati e non contenuti nel presente statuto.

» Articolo 7
Al fine di svolgere le proprie attività, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, ai sensi dell’articolo 7 della legge 266/1991, e della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L’Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità solidaristiche.

» Articolo 8
Sono soci coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, condividono le finalità dell’Associazione, siano ammessi dal Coordinamento a seguito di domanda scritta e che versino le quote associative annue stabilite dal Coordinamento.

» Articolo 9
L’Associazione si compone di un numero illimitato di soci, distinti in:
- Soci Fondatori: coloro che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo e con le loro libere offerte hanno contribuito a creare il patrimonio iniziale dell’Associazione;
- Soci Ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione versando una quota associativa annua;
- Soci Onorari: proposti dal Coordinamento e deliberati dall’assemblea dei Soci sono coloro che hanno contribuito in modo particolarmente significativo al sostegno dell’Associazione ed alle sue iniziative.
Tutti i soci, ad eccezione degli Onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa annua, periodicamente stabilita dal Coordinamento e valevole per l’anno solare in cui è versata. Ai sensi dell’art. 24 Cod. Civ., e dell’art. 5, comma 4 – quinquies lettera f), D. Lgs. 460/1997, le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

» Articolo 10
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Possono chiedere di essere ammessi come soci ordinari sia persone fisiche sia giuridiche; chiunque intenda diventare socio deve:
- presentare domanda su apposito modello, redatto secondo le indicazioni contenute nel Regolamento generale;
- accettare lo statuto.

» Articolo 11
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime siano emanate dagli organi dell’Associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite, salvo diversa esplicita deliberazione consiliare in merito al singolo caso di specie. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Coordinamento e raccolti in apposito regolamento. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

» Articolo 12
La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, sospensione, esclusione o decesso. Nel primo caso il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell’Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Coordinamento; tale recesso avrà decorrenza immediata. Nel secondo caso, il Coordinamento può dichiarare decaduto d’ufficio il Socio che:
- non ha versato, ad eccezione degli Onorari, la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento;
- non adempia gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione. Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all’Associazione. Il Coordinamento può dichiarare l’esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all’attività dell’Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:
- non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell’Associazione;
- leda l’immagine dell’Associazione.
L’esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

» Articolo 13
Il patrimonio sociale è costituito da:
- il Fondo di Dotazione iniziale;
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

» Articolo 14
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:
- quote associative;
- contributi privati e pubblici;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni non vincolate al patrimonio;
- manifestazioni e altre iniziative di raccolte occasionali di fondi;
- da ogni ulteriore entrata derivante da attività commerciali e produttive marginali.

» Articolo 15
Sono Organi sociali:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Coordinamento.
Tutte le cariche sono elettive, con libera eleggibilità e gratuite. Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.
Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

» Articolo 16
L’Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per i soci di maggior età il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

» Articolo 17
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L’Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari ed è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito:
- di nominare o sostituire gli organi sociali;
- di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e le relazioni annuali del coordinamento;
- di fissare le direttive per l’attività dell’Associazione;
- di deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Coordinamento;
- di deliberare su un ricorso presentato da un socio che è stato espulso.
La deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;

» Articolo 18
Il Coordinamento deve convocare l’Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa deve essere inoltre convocata ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Coordinamento o da almeno un terzo dei soci. La convocazione può essere fatta per mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo, a tutti gli associati, almeno 10 giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno.

» Articolo 19
L’Assemblea Straordinaria delibera eventuali modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell’Associazione.

» Articolo 20
Per la validità delle Assemblee (ordinarie e straordinarie), in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza dei soci. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, si riterrà validamente indetta in seconda convocazione e, in tal caso, le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. A norma dell’articolo 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 degli associati. La stessa Assemblea nominerà uno o più associati come previsto dall’ art. 21 c.c. vigente. Le deliberazioni delle Assemblee sono assunte a maggioranza dei soci presenti in proprio, per mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Coordinamento designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente dell’Assemblea. Le assemblee saranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali, e ivi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell’Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede dell’Associazione. Nelle votazioni relative al bilancio e a quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori e i garanti che siano anche soci non hanno diritto di voto.

» Articolo 21
Il Coordinamento è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall’Assemblea al proprio interno ogni tre anni ad eccezione del primo mandato in quanto nominati in sede di costituzione dell’Associazione stessa. All’atto dell’accettazione della carica, i membri del Coordinamento devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza, ai sensi dell’art. 2382 del Codice Civile.

» Articolo 22
Al Coordinamento spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o statuto spettano all’Assemblea. In particolare si occupa:
- dell’ammissione di nuovi soci;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci;
- della convocazione delle Assemblee;
- di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea;
- di demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi;
- di predisporre il bilancio preventivo dell’Associazione;
- di predisporre il bilancio annuale dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea;
- di redigere la Relazione annuale;
- di emanare, modificare, revocare, nell’ambito delle proprie competenze, regolamenti interni o altre disposizioni;
- di assumere eventuale personale dipendente;
- di vigilare sul buon funzionamento dell’Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

» Articolo 23
Il Coordinamento elegge al suo interno, con la maggioranza dei presenti, un Presidente, un Vicepresidente e un Economo, e nomina altresì un Segretario dell’Associazione (che potrà essere anche l’Economo). Sarà facoltà del Coordinamento preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolare della vita dell’Associazione.

» Articolo 24
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Coordinamento provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell’ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata. I nuovi consiglieri scadono insieme con quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

» Articolo 25
Il Coordinamento si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Coordinamento stesso. Ogni membro del Coordinamento dovrà essere invitato alle riunioni almeno sette giorni prima; solo in caso di urgenza il Coordinamento potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. La convocazione va comunicata anche ai membri del Collegio dei Garanti, che hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Coordinamento.

» Articolo 26
Per la validità del Coordinamento è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da altro membro del Coordinamento più anziano per partecipazione dell’Associazione. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in casi di sua assenza o di impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

» Articolo 27
All’Economo od al segretario/economo spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione; tutti gli altri libri sono tenuti dal Segretario.

» Articolo 28
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio annuale riferito a tale data e predisposto dal Coordinamento deve poi essere presentato all’Associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti. Qualora il bilancio di fine anno evidenzi un avanzo di gestione, esso deve essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione, descritte nel presente statuto, o ad altre attività a esse direttamente connesse. L’Associazione durante la propria vita non può distribuire, neanche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o effettuata a favore di altre Organizzazioni di Volontariato o Onlus che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

» Articolo 29
Il Presidente dell’Associazione, eletto dal Coordinamento tra i suoi membri, ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, anch’esso eletto dal Coordinamento tra i suoi membri. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma quando necessaria. In particolare il Presidente si preoccupa:
- di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni;
- di deliberare, entro i limiti definiti nel regolamento interno, su tutte le questioni che, per legge o per Statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci, del coordinamento o di altro organo dell’Associazione.
Spettano al Presidente tutti i poteri che il Coordinamento delibererà di assegnargli.

» Articolo 30
L’Assemblea può eleggere, qualora lo ritenesse necessario, un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti all’interno dell’Associazione. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

» Articolo 31
Il collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E’ composto da tre membri, scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, all’interno dei quali l’assemblea stessa sceglie il Presidente del Collegio. Esso provvede al controllo della correttezza della gestione, in relazione alle norme di legge e di Statuto. In particolare:
- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
- effettua verifiche di cassa.
I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Coordinamento. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

» Articolo 32
Qualora lo scopo dell’Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall’articolo 27 del Codice Civile, l’Associazione si scioglierà. In caso di scioglimento per qualunque causa, come previsto dall’art. 10, comma 1, lettera f del D.lgs 460/97 il patrimonio dell’Associazione, non potrà essere diviso tra i soci ma, dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito la regione e l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

» Articolo 33
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dalla legge 266/1991, dalla legge regionale n. 22/93, dal D. Lgs. 460/1997 e dalla vigente normativa in materia.

» Articolo 34
I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell’ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all’interno dell’Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Seregno 25/1/2007



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